Articolo 103: Sospensione – revoca – decadenza – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)
1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal Codice, ivi compreso quello del versamento dei contributi, previa diffida, l’autorizzazione generale può essere sospesa fino a trenta giorni.
2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell’applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.
3. La decadenza dall’autorizzazione generale e’ pronunciata quando venga meno uno dei requisiti previsti dal Codice.