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Normativa

Articolo 103 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By 19 Maggio, 2019No Comments

Articolo 103 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 103: Sospensione – revoca – decadenza – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal Codice, ivi compreso quello del versamento dei contributi, previa diffida, l’autorizzazione generale può essere sospesa fino a trenta giorni.

2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell’applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.

3. La decadenza dall’autorizzazione generale e’ pronunciata quando venga meno uno dei requisiti previsti dal Codice.

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