Articolo 1: Individuazione degli attivi di rilevanza strategica nel settore energetico – DPR n. 85/2014
1. Ai fini dell’esercizio dei poteri speciali di cui all’articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, di seguito denominato: «decreto-legge», gli attivi di rilevanza strategica nel sistema energetico nazionale sono individuati nelle reti energetiche di interesse nazionale, e nei relativi rapporti convenzionali, elencate al comma 2.
2. Sono inclusi negli attivi di cui al comma 1:
a) rete nazionale di trasporto del gas naturale e relative stazioni di compressione e centri di dispacciamento, come individuata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, nonche’ gli impianti di stoccaggio del gas;
b) infrastrutture di approvvigionamento di energia elettrica e gas da altri Stati, compresi gli impianti di rigassificazione di GNL onshore e offshore;
c) rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica e relativi impianti di controllo e dispacciamento;
d) le attivita’ di gestione connesse all’utilizzo delle reti e infrastrutture di cui alle precedenti lettere a), b) e c).