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Normativa

Articolo 92 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

By 27 Gennaio, 2019No Comments

Articolo 92 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

Articolo 92 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

 

Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent’anni dalla produzione della fotografia.
Per fotografie riproducenti opere dell’arte figurativa e architettonica o aventi carattere tecnico o scientifico, o di spiccato valore artistico il termine di durata è quaranta anni, a condizione che sia effettuato il deposito dell’opera a termini dell’art. 105.
Il termine decorre dalla data del deposito stesso.

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