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Normativa

Articolo 90 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

By 27 Gennaio, 2019No Comments

Articolo 90 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

Articolo 90 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

 

1.  Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:

1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell’art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) la data dell’anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli artt. 91 e 98 a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore.

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