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Normativa

Articolo 85-quater – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

By 27 Gennaio, 2019No Comments

Articolo 85-quater – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

Articolo 85-quater – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

 

1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell’autore, a colui il quale pubblica, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo, edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio spettano i diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, quale risulta dall’attività di revisione critica e scientifica.
2. Fermi restando i rapporti contrattuali con il titolare del diritti di utilizzazione economica di cui al comma 1, spetta al curatore della edizione critica e scientifica il diritto alla indicazione del nome.
3. La durata dei diritti esclusivi di cui al comma 1 è di venti anni a partire dalla prima lecita pubblicazione, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo effettuata.

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