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Normativa

Articolo 30 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

By 26 Gennaio, 2019No Comments

Articolo 30 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

Articolo 30 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

 

Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati separatamente, in tempi diversi, la durata dei diritti di utilizzazione economica, che sia fissata ad anni, decorre per ciascuna parte o per ciascun volume dall’anno della pubblicazione. Le frazioni di anno giovano all’autore.
Se si tratta di opera collettiva periodica, quale la rivista o il giornale, la durata dei diritti è calcolata egualmente a partire dalla fine di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri.

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