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Normativa

Articolo 27 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

By 26 Gennaio, 2019No Comments

Articolo 27 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

Articolo 27 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

 

Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso dell’art. 8, la durata dei diritti di utilizzazione economica è di cinquant’anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è stata effettuata.
Se prima della scadenza di detto termine l’autore si è rivelato o la rivelazione è fatta dalle persone indicate dall’art. 23 o da persone autorizzate dall’autore, nelle forme stabilite dall’articolo seguente si applica il termine di durata determinato nell’art. 25.

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