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Normativa

Articolo 23 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

By 26 Gennaio, 201928 Gennaio, 2019No Comments

Articolo 23 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

Articolo 23 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

 

Dopo la morte dell’autore il diritto previsto nell’art. 20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.
L’azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal Ministro per la cultura popolare, sentita l’associazione sindacale competente.

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