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Normativa

Articolo 157 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

By 29 Gennaio, 2019No Comments

Articolo 157 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

Articolo 157 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

 

1.  Chi si trova nell’esercizio dei diritti di rappresentazione o di esecuzione di un’opera adatta a pubblico spettacolo, compresa l’opera cinematografica, o di un’opera o composizione musicale, può richiedere al Prefetto della provincia, secondo le norme stabilite dal regolamento, la proibizione della rappresentazione o della esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova scritta del consenso da esso prestato.
Il Prefetto provvede sulla richiesta, in base alle notizie e a documenti a lui sottoposti, permettendo o vietando la rappresentazione o l’esecuzione, salvo alla parte interessata di adire l’Autorità giudiziaria, per i definitivi provvedimenti di sua competenza.

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