Articolo 125 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)
1. L’autore è obbligato:
1)a consegnare l’opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa;
2)a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.
L’autore ha altresì l’obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le modalità fissate dall’uso.