Articolo 120 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)
1. Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state ancora create si devono osservare le norme seguenti:
1)è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l’autore possa creare, senza limite di tempo;
2)senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di impiego, i contratti concernenti l’alienazione dei diritti esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere una durata superiore ai dieci anni;
3)se fu determinata l’opera da creare, ma non fu fissato il termine nel quale l’opera deve essere consegnata l’editore ha sempre il diritto di ricorrere all’Autorità giudiziaria per la fissazione di un termine. Se il termine fu fissato, l’Autorità giudiziaria ha facoltà di prorogarlo.