Allegato: deroghe all’articolo 3 – Direttiva sul commercio elettronico
Come previsto all’articolo 3, paragrafo 3, i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 3 non si applicano ai seguenti settori:
– i diritti d’autore, diritti vicini e i diritti di cui alle direttive 87/54/CEE(1) e 96/9/CEE(2), nonché i diritti di proprietà industriale;
– l’emissione di moneta elettronica da parte di istituti per i quali gli Stati membri hanno applicato una delle deroghe di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/46/CE(3);
– l’articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE(4);
– l’articolo 30 e il titolo IV della direttiva 92/49/CEE(5), il titolo IV della direttiva 92/96/CEE(6), gli articoli 7 e 8 della direttiva 88/357/CEE(7) e l’articolo 4 della direttiva 90/619/CEE(8);
– la libertà delle parti di scegliere la legge applicabile al loro contratto;
– le obbligazioni contrattuali riguardanti i contratti conclusi dai consumatori;
– la validità formale dei contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili nel caso in cui tali contratti debbano soddisfare requisiti formali imperativi previsti dalle legge dello Stato membro in cui il bene immobile è situato;
– l’ammissibilità delle comunicazioni commerciali non sollecitate per posta elettronica.