Articolo 39: Sperimentazione – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti da norme di legge e di regolamento in materia di sperimentazione della radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale, la sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica e’ subordinata a dichiarazione preventiva. L’impresa interessata presenta al Ministero…
Articolo 38: Concessioni e autorizzazioni preesistenti – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, le disposizioni del Codice….
Articolo 37: Pubblicazione delle informazioni – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle autorizzazioni generali e ai diritti di uso sono pubblicate, a seconda dei casi, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero sui Bollettini ufficiali e sui siti Internet delle…
Articolo 36: Modifica dei diritti e degli obblighi – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. I diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso o ai diritti di installazione delle infrastrutture possono essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata. Il Ministero comunica l’intenzione di procedere alle modifiche ai…
Articolo 35: Contributi per la concessione di diritti di uso e di diritti di installare infrastrutture – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. I contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall’Autorità. 2. In sede di prima applicazione si applicano i contributi…
Articolo 34: Diritti amministrativi – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Oltre ai contributi di cui all’articolo 35, possono essere imposti alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell’autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso, diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione…
Articolo 33: Informazioni richieste ai fini dell’autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Ai fini dell’autorizzazione generale, della concessione dei diritti di uso o dell’imposizione degli obblighi specifici di cui all’articolo 28, comma 2, il Ministero e l’Autorità non possono imporre alle imprese di fornire alcuna informazione salvo quelle…
Articolo 32: Osservanza delle condizioni dell’autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Le imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati dall’autorizzazione generale o che sono titolari dei diritti di uso di frequenze radio o di numeri devono comunicare, in conformità all’articolo 33, rispettivamente, al…
Articolo 31: Dichiarazioni intese ad agevolare l’esercizio del diritto di installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Su richiesta di un operatore, il Ministero, allo scopo di agevolare l’esercizio dei diritti di installare infrastrutture, di negoziare l’interconnessione o di ottenere l’accesso e l’interconnessione nei confronti di altre autorità o di altri operatori,…
Articolo 30: Assegnazione armonizzata delle frequenze radio – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Qualora l’uso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le condizioni e le procedure di accesso siano state concordate, e gli operatori cui assegnare le frequenze radio siano stati selezionati ai sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni comunitarie, i diritti individuali di uso delle…
Articolo 29: Procedura per limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Quando debba valutare l’opportunità di limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio, l’Autorità: a) tiene adeguatamente conto dell’esigenza di ottimizzare i vantaggi per gli utenti e di favorire…
Articolo 28: Condizioni apposte all’autorizzazione generale, ai diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. L’autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri possono essere assoggettati esclusivamente al rispetto delle condizioni elencate, rispettivamente, nelle parti A,…
Articolo 27: Diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Ogni qualvolta ciò sia possibile e sempre che il rischio di interferenze dannose sia trascurabile secondo le disposizioni del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, l’uso delle frequenze radio non e’ subordinato alla concessione di diritti individuali di uso. 2….
Articolo 25: Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. L’attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica e’ libera ai sensi dell’articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Capo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime…
Articolo 26: Elenco minimo dei diritti derivanti dall’autorizzazione generale – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Le imprese autorizzate ai sensi dell’articolo 25 hanno il diritto di: a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico; b) richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni, per esercitare il diritto di installare infrastrutture, in conformità agli articoli…
Articolo 24: Risoluzione delle controversie transnazionali – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Qualora sorga una controversia transnazionale tra parti, di cui almeno una stabilita in un altro Stato membro, relativamente all’applicazione del Codice, per la quale risulti competente anche una Autorità di regolamentazione di un altro Stato membro, si applica la procedura di cui ai commi 2, 3…
Articolo 23: Risoluzione delle controversie tra imprese – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Qualora sorga una controversia fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, avente ad oggetto gli obblighi derivanti dal Codice, l’Autorità, a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del comma 2, adotta quanto prima, e comunque entro un termine…
Articolo 22: Procedure di armonizzazione – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Il Ministero e l’Autorità, nell’assolvimento dei propri compiti, tengono in massima considerazione le raccomandazioni della Commissione europea concernenti l’armonizzazione dell’attuazione delle disposizioni oggetto del Codice ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 13. Qualora il Ministero o l’Autorità decidano di non conformarsi ad una raccomandazione,…
Articolo 21: Interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge e di regolamento in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, l’Autorità, sentito il Ministero, relativamente al libero flusso di informazioni, al pluralismo dei mezzi d’informazione e alla diversità culturale, incoraggia, nel rispetto delle disposizioni…
Articolo 19: Procedura per l’analisi del mercato – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. L’Autorità effettua, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’analisi dei mercati rilevanti, tenendo in massima considerazione le linee direttrici. 2. L’analisi e’ effettuata: a) in prima applicazione del Codice, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, anche sulla…