Le fake news tra normativa tedesca e italiana
di Paolo di Marcantonio
La crescita delle “bufale”
Dalle campagne politiche ai semplici gossip fino all’information warfare, il web ed in particolare i social network sono inondati di fake news, un fenomeno che registra una crescita costante e che – in maniera sempre più preoccupante – riesce a diffondere ad utenti inconsapevoli una realtà distorta, istigandoli spesso all’odio e alla violenza.
A nulla fino ad oggi sono serviti gli interventi per limitarne la diffusione da parte dei gestori dei social network, come ad esempio ha tentato di fare Facebook con il fact checking, contrassegnando le storie palesemente false e, sulla sua scia, Twitter con la lotta ai Bot (software utilizzati per svolgere attività automatizzate sulla piattaforma).
Tuttavia, i dati dimostrano che il traffico complessivamente registrato sui siti che danno origine alle bufale non sia particolarmente elevato rispetto ai siti d’informazione “reale”; al contempo però risulta in aumento la condivisione di articoli guidati da dinamiche di “clickbaiting” sulle loro controparti social.
Il NetzDG Tedesco
La Germania, reagendo alla campagna di disinformazione subita durante le elezioni del 2017, ha deciso di intervenire a livello normativo per contrastare il fenomeno, emanando il c.d. “NetzDG“ (Network Enforcement Act). Nonostante le abbondanti critiche da parte di attivisti di diritti civili, avvocati ed esperti di privacy, la legge è entrata in vigore con piccole modifiche il 1 Settembre 2017.
Il testo di legge conta di 6 articoli e fornisce i seguenti punti chiave:
- La legge si applica qualsiasi fornitore di servizi che gestisca a “piattaforme internet che sono progettate per consentire agli utenti di condividere qualsiasi contenuto con altri utenti o di rendere disponibili al pubblico tali contenuti“ dunque alle società dei social network con almeno 2 milioni di utenti registrati in Germania. Tale soglia consente di escludere le start-up dagli obblighi e le sanzioni in cui potrebbero invece incorrere i grandi operatori del settore.
- Il fornitore del social network che abbia ricevuto più di 100 denunce di contenuti illeciti in un anno solare è tenuto a creare un report semestrale sul trattamento delle denunce sulla piattaforma di riferimento, facilmente riconoscibile, immediatamente accessibile e sempre disponibile nel quale individuare i soggetti e gli organi deputati all’eliminazione o al blocco del contenuto offensivo entro 24 ore, ovvero in un secondo momento qualora sia stato concordato con l’autorità di polizia competente un periodo più lungo per il blocco o la cancellazione.
- La possibilità di chiedere un commento all’utente sull’illegalità del contenuto segnalato ovvero la possibilità al provider di effettuare un autocontrollo volontario eliminando un contenuto non illegale ma contrario alle linee guida del social network.
- Sanzioni amministrative fino a 50 milioni di Euro per il comportamento negligente da parte dei social network.
La NetzDG non crea nuove categorie di contenuti illegali, ma definisce l’ambito della legge facendo riferimento a 20 sezioni del Codice Penale tedesco. Queste disposizioni includono i divieti più chiaramente definiti sulla propaganda nazista e la pornografia infantile. Inoltre, rientrano nella NetzDG crimini più generali: insulti, diffamazione, istigazione all’odio, e la diffusione di immagini violente, così come disposizioni più vaghe come la falsificazione sediziosa e la violazione della quiete pubblica con la minaccia di commettere reati.
Sanzioni in italia ed il disegno di legge “Fake news”
In Italia, come nel resto d’Europa, manca una normativa specifica per contrastare tale fenomeno. Al momento le fattispecie penali in cui incorrono gli autori delle “bufale” sono l’art 595, comma terzo, c.p. (reato di diffamazione aggravata) qualora l’articolo abbia l’effetto diffamatorio e che potrebbe configurarsi anche nei confronti dei soggetti che non si siano limitati alla condivisione ma abbiano aggiunto un commento denigratorio nei confronti della persona oggetto dell’articolo.
Laddove la notizia-bufala abbia avuto invece l’effetto di suscitare allarme “presso l’autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio”, il reato astrattamente configurabile è quello di procurato allarme ex art. 658 c.p. con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da euro 10 a euro 516.
Diversamente, una fake news di carattere generale potrebbe configurare il reato contravvenzionale di abuso della credulità popolare ex 611 c.p., punito con una sanzione pecuniaria da 5 a 15 mila euro.
L’evidente mancanza di una disciplina specifica in materia dimostra la scarsità delle tutele previste nell’ordinamento per la tutela dei soggetti colpiti e la limitata possibilità di sanzionare gli autori dell’illecito.
Sulla base della legge tedesca, è stato proposto anche al Senato italiano un disegno di legge recante “Disposizioni per prevenire la manipolazione dell’informazione online, garantire la trasparenza sul web e incentivare l’alfabetizzazione mediatica” – (disegno di legge n. 2688), proponente delle modifiche al codice penale, al quale dovrebbero introdursi i due seguenti articoli:
- Art 656-bis: “Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendeziose, atte a turbare l’ordine pubblico, attraverso piattaforme informatiche” che punisce con ammenda fino a 5.000 euro gli autori dell’articolo, oltre a prevedere tutele risarcitorie nei confronti dei soggetti diffamati ex 185 c.p.
- Art 265-bis “Diffusione di notizie false che possono destare pubblico allarme o fuorviare settori dell’opinione pubblica” e 265-ter “Diffusione di campagne d’odio o volte a minare il processo democratico” nei quali si prevede una reclusione non inferiore a 12 mesi/2 anni e con ammenda fino ad euro 5.000/10.000.
Le critiche per una possibile deriva autoritaria che potrebbe compromettere (per alcuni) la libertà di stampa e pensiero, non sono tuttavia mancate.
Al momento il progetto di legge risulta fermo al Senato in attesa di discussione. L’auspicio è che l’Unione Europea, che sta già lavorando ad un progetto comunitario per contrastare il fenomeno delle fake news, completi il lavoro prima del legislatore italiano, riuscendo a trovare il giusto equilibrio tra libertà di espressione, pluralismo dei media e diritto dei cittadini ad informazioni affidabili.
Risorse utili:
NetzDG: https://www.gesetze-im-internet.de/netzdg/BJNR335210017.html
Proposta di legge: http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01006504.pdf
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