La proposta di direttiva della Commissione Europea in materia di copyright
di Carmine Antonio Perri
Antefatto
Il diritto d’autore è oggigiorno attraversato da profondi cambiamenti nel vecchio continente. La materia vive, infatti, una fase metamorfica prevalentemente determinata dall’avvento delle nuove tecnologie, le quali, da un lato, rappresentano una grande opportunità ma, dall’altro, appaiono foriere di un forte rischio di depauperamento per la stessa.
In questo nuovo scenario digitale gli utilizzi transfrontalieri sono cresciuti esponenzialmente e per i consumatori si sono aperte nuove opportunità di accesso alle opere protette da copyright.
Tale contesto ha acuito alcuni dei difetti strutturali della disciplina europea in materia di diritto d’autore, imputabili perlopiù al mancato processo di armonizzazione del sistema. Infatti, nonostante tale iter sia stato avviato da oltre venticinque anni è rimasto essenzialmente articolato su base territoriale.[1]
Ogni Stato membro, quindi, mantiene intatta la propria normativa che si applica solo ed esclusivamente entro i propri confini territoriali, determinando una frammentazione dei mercati ed impedendo, di fatto, la creazione di un mercato digitale unico.
Proprio per tali ragioni, il Presidente della Commissione Europea J.C. Juncker, nella sua “strategia per il mercato unico digitale in Europa”[2] ha individuato nell’abbattimento dei “national silos” nel campo del diritto d’autore una delle chiavi di volta per l’ottenimento di un mercato più moderno, pronto a cogliere la miriade di opportunità offerte dalle nuovetecnologie digitali.
Pertanto, sebbene gli obiettivi e i principi stabiliti dal quadro normativo UE in materia di diritto d’autore rimangano tuttora validi, un intervento del legislatore europeo si è reso necessario e improrogabile.
Iter Europeo
E’ opportuno ricostruire brevemente il complesso iter della proposta di riforma del diritto d’autore europeo.
La strategia per il mercato unico digitale, adottata nel maggio del 2015, ha individuato la necessità di assorbire le differenze fra i diversi regimi nazionali del diritto d’autore e aprire maggiormente agli utenti l’accesso online alle opere in tutta l’UE.
Successivamente, nel dicembre 2015 la Commissione ha pubblicato la comunicazione “verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d’autore”[3], in cui ha delineato azioni mirate e una visione a lungo termine per l’aggiornamento delle norme UE in materia.
Inoltre, la Commissione ha parallelamente effettuato un riesame della vigente normativa sul diritto d’autore tra il 2013 e il 2016 per verificare la sua adattabilità al nuovo contesto digitale. Da tale operazione è emerso una generale difficoltà nell’attuazione di alcune eccezioni e limitazioni al diritto d’autore, nonché l’assenza di una loro efficacia transfrontaliera.
Tale analisi ha confermato, inoltre, le difficoltà nell’utilizzo dei contenuti protetti da copyright nell’ambito digitale e transfrontaliero.
La Commissione, quindi, dopo aver effettuato una serie di consultazioni pubbliche e aver espletato studi giuridici ed economici sull’applicazione della direttiva e sugli effetti economici dell’adeguamento di alcune eccezioni e limitazioni, nel settembre 2015 ha presentato la proposta di direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale n. 2016/0280.
Profili Sostanziali
E’ necessario analizzare in dettaglio, ora, il testo della proposta di direttiva e soffermarsi sulle novità più significative da essa introdotte, nonché sulle maggiori critiche ad essa rivolte.
E’ opportuno premettere che quest’ultima si articola in cinque titoli. Mentre il Titolo I contiene soltanto alcune disposizioni introduttive e generali allo scopo di precisare l’oggetto e l’ambito di applicazione della direttiva e di fornire definizioni per garantire un’uniformità di interpretazione all’interno dell’UE, al contrario, è necessario approfondire il contenuto del Titolo II. Quest’ultimo, infatti, introduce alcune misure miranti ad adeguare le eccezioni e le limitazioni nell’ambiente digitale e al contesto transfrontaliero, con l’obiettivo di perseguire fini di politica pubblica in materia di ricerca e di istruzione.
Bisogna sottolineare, innanzitutto, che la disciplina delle eccezioni e limitazioni al diritto d’autore e ai diritti connessi risulta già armonizzata a livello europeo.[4][5]
Tuttavia, queste ultime presentano perlopiù un carattere nazionale, che mal si coniuga con un’esigenza di certezza giuridica rispetto agli utilizzi transfrontalieri delle opere nel mondo digitale.
Per ovviare a tale problema, la Commissione ha identificato tre settori di intervento imponendo agli Stati membri di disporre eccezioni obbligatorie o limitazioni per consentire:
- l’utilizzo digitalee transfrontaliero nel settore dell’istruzione, attraverso il riconoscimento della facoltà di operare estrazioni di testo e di dati (“text and data mining”) ad istituti di ricerca e per finalità di ricerca scientifica (art.3);
- l’utilizzo di opere e altro materiale con esclusive finalità illustrative ad uso didattico (art.4);
- la realizzazione di copie, da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale, di opere e d’altro materiale presente permanentemente nelle loro raccolte nella misura necessaria alla loro conservazione (art.5).
Tali disposizioni, però, non sono rimaste esenti da critiche.
In particolare, è stato osservato che riconoscere tali eccezioni e limitazioni ad appannaggio esclusivo di centri di ricerca, o comunque per finalità di ricerca, potrebbe avere un effetto frenante sull’avanzamento del progresso scientifico.
Infatti, secondo tale filone interpretativo, non consentire da un lato l’utilizzo della tecnologia “text e data mining” a ricercatori indipendenti e ad aziende private e, dall’altro, impedire ai centri di ricerca di poter commercializzare le loro scoperte, finirebbe per avere un effetto paralizzante sulla ricerca, con serie implicazioni dal punto di vista sociale.
Inoltre, ulteriori critiche hanno insistito sull’impossibilità per le start up europee di essere messe nelle stesse condizioni dei competitors esteri sul mercato internazionale.[6]
Degno di considerazione appare, poi, il Titolo III che disciplina alcune misure volte a migliorare le pratiche di concessione delle licenze e a garantire un più ampio accesso ai contenuti attraverso l’istituzione di un meccanismo giuridico finalizzato a facilitare gli accordi di licenza per opere fuori commercio (art.7), garantendone al contempo efficacia transfrontaliera (art.8).
Apprezzabile appare, inoltre, l’art.10 nel quale viene previsto un organismo imparziale che presta assistenza nella negoziazione e sostegno nella conclusione di accordi riguardanti la concessione in licenza di diritti su opere audiovisive.
Gli spunti di riflessione maggiori, nonché le critiche più aspre, sono state attirate, tuttavia, da alcune disposizioni contenute nel Titolo IV.[7]
Partendo dalla considerazione che nel nuovo mercato digitale i titolari di diritti incontrano delle difficoltà nel momento della concessione di una licenza e della remunerazione, la proposta di direttiva tenta di garantire ai primi una quota equa del valore generato dalle opere.
Gli art.11 e 12, infatti, da un lato estendono i diritti di cui agli art. 2 e 3 par.II della direttiva 2001/29/CE agli editori di giornale per l’utilizzo digitale delle loro pubblicazioni e, dall’altro, prevedono la possibilità per gli Stati membri di fornire a tutti gli editori la possibilità di reclamare una parte del compenso previsto per gli utilizzi effettuati in virtù di un’eccezione. Tale diritto avrebbe una durata di venti anni da calcolarsi a decorrere dal 1 gennaio successivo alla data della pubblicazione giornalistica.
L’intento della proposta, dunque, sarebbe quello di generare maggiori ricavi per gli editori europei, consentendo a questi ultimi di riscuotere somme di denaro direttamente dalle piattaforme internet che mostrano i frammenti dei loro articoli in formato digitale agli utenti.
Tuttavia, tale disposizione ha ricevuto giudizi negativi, innanzitutto, poiché è apparsa in netto contrasto con il testo della Convenzione di Berna (art.10,c.1) che riconosce e garantisce il diritto di quotare news e articoli o di creare “press summaries”.[8]
Ulteriori critiche hanno fatto leva sulla considerazione che tale operazione rappresenterebbe un tentativo di replicare, su scala UE, un’idea già fallimentare in Germania e in Spagna.[9]Nel primo caso, infatti, tale meccanismo fu dichiarato invalido dalla Corte Suprema tedesca, mentre, nel secondo caso, esso ha avuto un impatto negativo sulla visibilità e sull’accesso alle notizie.[10]
Più in generale, l’elemento di maggiore criticità di tale norma è stato individuato in una generale minaccia alla libertà di espressione e di accesso alle informazioni per gli utenti attraverso la limitazione del linking.[11]
Non è rimasto indenne da polemiche neanche il Capo II del Titolo in esame e, segnatamente, l’art.13. Quest’ultimo, infatti, impone ai prestatori di servizi della società dell’informazione (“hosting providers”), che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere protette da copyright, direttamente caricati in rete dagli utenti, l’obbligo di adottare misure adeguate e proporzionate volte a garantire il funzionamento degli accordi conclusi coi titolari e a evitare che i loro servizi possano consentire violazioni delle norme sul diritto d’autore.[12]
Attraverso tale previsione si intende, quindi, obbligare gli hosting providers a garantire un monitoraggio degli utenti e filtrare i loro contributi in modo tale da prevenire condotte illecite.
I maggiori detrattori della norma la accusano di limitare la libertà di espressione, anche considerando che i software attraverso i quali verrebbe effettuato tale monitoraggio non sarebbero in grado di comprendere e valutare ipotesi di “fai use” o di riconoscere il carattere parodistico di un’opera.[13]
Inoltre, un rischio ben maggiore potrebbe essere quello di un implicito assenso a pratiche di sorveglianza di massa, in netto contrasto, dunque, con la Direttiva InfoSoc. sull’E-commerce che proibisce ogni operazione di monitoraggio, nonché con la Carta dei diritti fondamentali dell’UE.[14]
Infine, il Titolo V contiene alcune disposizioni conclusive.
Conclusioni
Nonostante le molte critiche ricevute e le auspicabili rettifiche alla proposta di direttiva 2016/0280, si conviene che i tempi sembrano ormai maturi per realizzare l’ambizioso disegno del mercato digitale unico anche sul piano del diritto d’autore.
L’Europa, infatti, necessita di un regime di copyright più armonizzato che stimoli la creazione e gli investimenti in tale settore e ne permetta, parimenti, la trasmissione dei prodotti e il loro consumo attraverso le frontiere, attingendo alla ricca diversità culturale del continente.
[1]Lloyd I.J., Information Technology law, Oxford University Press, 2014;
[2]Commissione europea, Le piattaforme online e il mercato unico digitale. Opportunità e sfide per l’Europa , comunicazione, COM (2015), 6/05/2015, 192 final;
[3]Commissione europea, Le piattaforme online e il mercato unico digitale. Opportunità e sfide per l’Europa , comunicazione, COM (2015), 6/05/2015, 626 final;
[4]Sirotti Gaudenzi A., Il nuovo diritto d’autore, Maggioli, 2018;
[5]Jarach G. – Pojaghi A., Manuale del diritto d’autore, Mursia, 2014;
[6]https://juliareda.eu/eu-copyright-reform/text-and-data-mining/#proposal, last updated on 10/04/2018;
[7]Copyright Reform: Open Letter from European Research Centres, http://bit.ly/2loFISF, 22/02/2017;
[8]https://juliareda.eu/eu-copyright-reform/extra-copyright-for-news-sites/, last updated on 10/04/2018;
[9]Impact Assessment (SWD(2016) 301 final, SWD(2016) 302 final (summary)) of a Commission proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market (COM(2016) 593 final), December 2016;
[10]https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2017-02-07/canon-aede-meneame-internet-facebook-agregadores_1327333/, 7/02/2017
[11]https://blog.mozilla.org/blog/2017/09/11/copyright-vote-change-europes-internet/, 11/09/2017;
[12]The EU Consumer Organization (BEUC), EU Copyright reform: proposal for a Directive on copyright in the digital single market, 3 ss., BEUC-X_2017-081, 12/07/2017;
[13]https://juliareda.eu/eu-copyright-reform/censorship-machines/,10/04/2018;
[14]Parlamento Europeo e Consiglio, Sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, Direttiva 2001/29/CE, 22/05/2001.
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