Articolo 9 Regolamento Geoblocking – Regolamento UE 2016/0152
Clausola di revisione
1.Entro il [data: due anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riferisce sulla valutazione del presente regolamento al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Tale relazione, ove necessario, è accompagnata da una proposta di modifica del presente regolamento, alla luce degli sviluppi giuridici, tecnici ed economici.
2.La prima valutazione di cui al paragrafo 1 viene effettuata, in particolare, allo scopo di stabilire se il divieto di discriminazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), vada applicato anche ai servizi prestati tramite mezzi elettronici, la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso e permettere l’uso di opere tutelate dal diritto d’autore o di altri materiali protetti, a condizione che il commerciante abbia i necessari diritti per i territori interessati.