Articolo 8 Regolamento Geoblocking – Regolamento UE 2016/0152
Assistenza ai consumatori
1.Ogni Stato membro conferisce la responsabilità di fornire assistenza pratica ai consumatori a uno o più organismi in caso di controversia tra un consumatore e un operatore derivante dall’applicazione del presente regolamento. Ogni Stato membro designa uno o più organismi cui compete tale compito.
2.Gli organismi di cui al paragrafo 1 devono fornire ai consumatori un modello uniforme di modulo per presentare reclami agli organismi di cui al paragrafo 1 e all’articolo 7, paragrafo 1. La Commissione assiste gli organismi nell’elaborazione di tale modello.