Skip to main content
Normativa

Articolo 72 bis Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

By 1 Gennaio, 201818 Settembre, 2018No Comments

Articolo 72 bis Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

Articolo 72 bis Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprietà

Torna all’indice

1. L’operatore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.500.000 euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

2. L’operatore è in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa allorquando l’alloggio oggetto del contratto di multiproprietà sia in corso di costruzione, a garanzia dell’ultimazione dei lavori.

3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto di multiproprieta’ a pena di nullità.

4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre al consumatore la preventiva esclusione dell’operatore.

Torna all’indice

it_IT