Articolo 70 Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005
Pubblicità
1. Se un contratto di multiproprietà, un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita o di scambio viene offerto al consumatore in persona nell’ambito di una promozione o di un’iniziativa di vendita, l’operatore indica chiaramente nell’invito lo scopo commerciale e la natura dell’evento. Le informazioni di cui all’articolo 71, comma 1, sono a disposizione del consumatore in qualsiasi momento durante l’evento.
2. E’ fatto obbligo all’operatore di specificare in ogni pubblicità la possibilita’ di ottenere le informazioni di cui all’articolo 71, comma 1, e di indicare le modalita’ sul come ottenerle.
3. Una multiproprietà o un prodotto per le vacanze di lungo termine non sono commercializzati o venduti come investimenti.