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Normativa

Articolo 7 Regolamento Geoblocking – Regolamento UE 2016/0152

By 1 Gennaio, 201812 Settembre, 2018No Comments

Articolo 7 Regolamento Geoblocking – Regolamento UE 2016/0152

Articolo 7 Regolamento Geoblocking – Regolamento UE 2016/0152

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Esecuzione da parte delle autorità degli Stati membri

1.Ogni Stato membro designa uno o più organismi responsabili dell’applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri garantiscono che l’organismo o gli organismi designati responsabili del rispetto del presente regolamento dispongano di mezzi adeguati ed efficaci .

2.Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie affinché esse siano attuate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

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