Articolo 7 – Indennizzo per disservizi nelle procedure di passaggio tra operatori
1. In caso di ritardo nell’espletamento della procedura di cambiamento di operatore,l’operatore responsabile è tenuto a corrispondere l’indennizzo in misura pari a 1,50 euro per ogni giorno di ritardo, salvo nei casi di malfunzionamento, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 6.
2. Se il ritardo riguarda unicamente la portabilità del numero, l’operatore responsabile del ritardo è tenuto a corrispondere all’utente interessato un indennizzo paria euro 5 per ogni giorno di ritardo.