Articolo 67-vices bis Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005
Misure transitorie
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche nei confronti dei fornitori stabiliti in un altro Stato membro che non ha ancora recepito la direttiva 2002/65/CE e in cui non vigono obblighi corrispondenti a quelli in essa previsti.