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Normativa

Articolo 67-terdecies Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

By 1 Gennaio, 201830 Maggio, 2018No Comments

Articolo 67-terdecies Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

Pagamento del servizio fornito prima del recesso

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1. Il consumatore che esercita il diritto di recesso previsto dall’articolo 67-duodecies, comma 1, è tenuto a pagare solo l’importo del servizio finanziario effettivamente prestato dal fornitore conformemente al contratto a distanza. L’esecuzione del contratto puo’ iniziare solo previa richiesta del consumatore. Nei contratti di assicurazione l’impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

2. L’importo di cui al comma 1 non puo’:

a) eccedere un importo proporzionale all’importanza del servizio gia’ fornito in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a distanza;

b) essere di entita’ tale da poter costituire una penale.

3. Il fornitore non puo’ esigere dal consumatore il pagamento di un importo in base al comma 1 se non e’ in grado di provare che il consumatore e’ stato debitamente informato dell’importo dovuto, in conformita’ all’articolo 67-septies, comma l, lettera a). Egli non puo’ tuttavia in alcun caso esigere tale pagamento se ha dato inizio all’esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 67-duodecies, comma 1, senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore.

4. Il fornitore e’ tenuto a rimborsare al consumatore, entro e non oltre trenta giorni, tutti gli importi da questo versatigli in conformita’ del contratto a distanza, ad eccezione dell’importo di cui al comma 1. Il periodo decorre dal giorno in cui il fornitore riceve la comunicazione di recesso. L’impresa di assicurazione deve adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto, concernenti il periodo in cui il contratto medesimo ha avuto effetto (2).

5. Il consumatore paga al fornitore il corrispettivo di cui al comma 1 e gli restituisce qualsiasi bene o importo che abbia ricevuto da quest’ultimo entro e non oltre trenta giorni dall’invio della comunicazione di recesso. Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall’impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative (3).

6. Per i finanziamenti diretti principalmente a permettere di acquistare o mantenere diritti di proprietà su terreni o edifici esistenti o progettati, o di rinnovare o ristrutturare edifici, l’efficacia del recesso è subordinata alla restituzione di cui al comma 5.

(1) Articolo inserito dall’articolo 9 del D.Lgs. 221/2007.

(2) Comma modificato dall’articolo 5, lett. c), della L. 217/2011.

(3) Comma modificato dall’articolo 5, lett. d), della L. 217/2011.

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