Articolo 67-quinquies Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005
Informazioni relative al fornitore (1)
1. Le informazioni relative al fornitore riguardano:
a) l’identita’ del fornitore e la sua attivita’ principale, l’indirizzo geografico al quale il fornitore e’ stabilito e qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e fornitore;
b) l’identita’ del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di residenza del consumatore e l’indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista (2);
c) se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista diverso dal fornitore, l’identità del professionista, la veste in cui agisce nei confronti del consumatore, nonchè l’indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e professionista;
d) se il fornitore e’ iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro di commercio in cui il fornitore e’ iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro;
e) qualora l’attività del fornitore sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorità di controllo.
(1) Articolo inserito dall’art. 9, c. 1, del D.Lgs. n. 221/2007.
(2) Lettera sostituita dall’art. 5, c. 1, lett. a), della Legge n. 217/2011.