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Normativa

Articolo 66-quinquies Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

By 1 Gennaio, 201818 Settembre, 2018No Comments

Articolo 66-quinquies Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

Articolo 66-quinquies Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

Fornitura non richiesta (1)

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1. Il consumatore e’ esonerato dall’obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricita’, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi, vietate dall’articolo 20, comma 5, e dall’articolo 26, comma 1, lettera f), del presente Codice. In tali casi, l’assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso.

2. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non puo’ adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualita’ equivalenti o superiori.

(1) Articolo inserito dall’art. 1, c. 1, del D.Lgs. n. 21/2014.

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