Articolo 66-quater Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005
Informazione e ricorso extragiudiziale (1)
1. Le comunicazioni e i documenti relativi ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali e ai contratti a distanza, ivi compresi i moduli, i formulari, le note d’ordine, la pubblicita’ o le comunicazioni sui siti Internet, devono contenere un riferimento al presente Capo.
2. L’operatore puo’ adottare appositi codici di condotta, secondo le modalita’ di cui all’articolo 27-bis.
3. Per la risoluzione delle controversie sorte dall’esatta applicazione dei contratti disciplinati dalle disposizioni delle sezioni da I a IV del presente capo e’ possibile ricorrere alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, di cui alla parte V, titolo II-bis, del presente codice (2).
(1) Articolo inserito dall’articolo 1, c. 1, del D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21.
(2) Comma modificato dall’art. 1, c. 8, del D.Lgs. n. 130/2015.