Articolo 66-bis Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005
Foro competente (1)
1. Per le controversie civili inerenti all’applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile e’ del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, c. 1, del D.Lgs. n. 21/2014.