Articolo 64 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005
Comunicazione telefonica
1. Qualora il professionista utilizza una linea telefonica allo scopo di essere contattato dal consumatore per telefono in merito al contratto concluso, il consumatore non e’ tenuto a pagare più della tariffa di base quando contatta il professionista, fermo restando il diritto dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica di applicare una tariffa per dette telefonate.
Articolo sostituito dall’art. 1, c. 1, del D.Lgs. n. 21/2014.