Articolo 61 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005
Consegna
1. Salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista e’ obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al piu’ tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto.
2. L’obbligazione di consegna e’ adempiuta mediante il trasferimento della disponibilita’ materiale o comunque del controllo dei beni al consumatore.
3. Se il professionista non adempie all’obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se il termine supplementare cosi’ concesso scade senza che i beni gli siano stati consegnati, il consumatore e’ legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
4. Il consumatore non e’ gravato dall’onere di concedere al professionista il termine supplementare di cui al comma 3 se:
a) il professionista si e’ espressamente rifiutato di consegnare i beni, ovvero;
b) se il rispetto del termine pattuito dalle parti per la consegna del bene deve considerarsi essenziale, tenuto conto di tutte le circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto, ovvero;
c) se il consumatore ha informato il professionista, prima della conclusione del contratto, che la consegna entro o ad una data determinata e’ essenziale.
5. Nei casi previsti dal comma 4, se non riceve in consegna il bene entro il termine pattuito con il professionista ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore e’ legittimato a risolvere immediatamente il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
6. Nel caso di risoluzione posta in essere dal consumatore a norma dei commi 3 e 5, il professionista è tenuto a rimborsargli senza indebito ritardo tutte le somme versate in esecuzione del contratto.
7. E’ fatta salva la possibilità per il consumatore di far valere i diritti di cui al Capo XIV del Titolo II del Libro IV del codice civile.
Articolo sostituito dall’art. 1, c. 1, del D.Lgs. n. 21/2014.