Articolo 6 Direttiva NIS – Dir. EU 2016/1148
Effetti negativi rilevanti
1. Nella determinazione della rilevanza degli effetti negativi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), gli Stati membri tengono conto almeno dei seguenti fattori intersettoriali:
a) il numero di utenti che dipendono dal servizio fornito dal soggetto interessato;
b) la dipendenza di altri settori di cui all’allegato II dal servizio fornito da tale soggetto;
c) l’impatto che gli incidenti potrebbero avere, in termini di entità e di durata, sulle attività economiche e sociali o sulla pubblica sicurezza;
d) la quota di mercato di detto soggetto;
e) la diffusione geografica relativamente all’area che potrebbe essere interessata da un incidente;
f) l’importanza del soggetto per il mantenimento di un livello sufficiente del servizio, tenendo conto della disponibilità di strumenti alternativi per la fornitura di tale servizio.
2. Al fine di determinare se un incidente avrebbe effetti negativi rilevanti, gli Stati membri tengono altresì conto, ove opportuno, di fattori settoriali.