Articolo 58 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005
Effetti dell’esercizio del diritto di recesso sui contratti accessori (1)
1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni, in materia di contratti di credito ai consumatori, se il consumatore esercita il suo diritto di recesso da un contratto a distanza o concluso fuori dei locali commerciali a norma degli articoli da 52 a 57, eventuali contratti accessori sono risolti di diritto, senza costi per il consumatore, ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 56, comma 2, e dall’articolo 57.
(1) Articolo modificato dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21.