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Normativa

Articolo 5 Regolamento Geoblocking – Reg. UE 2016/0152

By 1 Gennaio, 201812 Settembre, 2018No Comments

Articolo 5 Regolamento Geoblocking – Reg. UE 2016/0152

Articolo 5 Regolamento Geoblocking – Regolamento UE 2016/0152

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Non discriminazione per motivi legati al pagamento

1.Gli operatori non possono applicare condizioni diverse di pagamento per la vendita di beni e la prestazione di servizi per motivi connessi con la nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento del cliente, l’ubicazione del conto di pagamento, il luogo di stabilimento del prestatore dei servizi di pagamento o il luogo di emissione dello strumento di pagamento all’interno dell’Unione, nei seguenti casi:

(a)i pagamenti vengono effettuati tramite transazioni elettroniche mediante bonifico, addebito diretto o uno strumento di pagamento basato su carta all’interno dello stesso marchio di pagamento;

(b)il beneficiario può richiedere l’autenticazione forte del cliente da parte del pagatore a norma della direttiva (UE) 2015/2366;

(c)i pagamenti sono effettuati in una valuta accettata dal beneficiario.

2.Il divieto di cui al paragrafo 1 non preclude agli operatori la possibilità di addebitare spese per l’utilizzo di strumenti di pagamento basati su carta le cui commissioni interbancarie non sono oggetto del capo II del regolamento (UE) 2015/751 e per i servizi di pagamento ai quali non si applica il regolamento (UE) n. 260/2012. Le spese addebitate non superano i costi sostenuti dall’operatore per l’utilizzo dello strumento di pagamento.

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