Articolo 5 Direttiva NIS – Dir. EU 2016/1148
Identificazione degli operatori di servizi essenziali
1. Entro il 9 novembre 2018, gli Stati membri identificano, per ciascun settore e sottosettore di cui all’allegato II, gli operatori di servizi essenziali con una sede nel loro territorio.
2. I criteri per l’identificazione degli operatori di servizi essenziali di cui all’articolo 4, punto 4, sono i seguenti:
a) un soggetto fornisce un servizio che è essenziale per il mantenimento di attività sociali e/o economiche fondamentali;
b) la fornitura di tale servizio dipende dalla rete e dai sistemi informativi; e
c) un incidente avrebbe effetti negativi rilevanti sulla fornitura di tale servizio.
3. Ai fini del paragrafo 1, ciascuno Stato membro istituisce un elenco dei servizi di cui al paragrafo 2, lettera a).
4. Ai fini del paragrafo 1, qualora un soggetto fornisca un servizio di cui al paragrafo 2, lettera a), in due o più Stati membri, questi ultimi avviano consultazioni reciproche. Tale consultazione si svolge prima che sia presa una decisione sull’identificazione.
5. Gli Stati membri riesaminano e, se del caso, aggiornano su base regolare, ed almeno ogni due anni dopo il 9 maggio 2018, l’elenco di operatori di servizi essenziali identificati.
6. In conformità ai compiti di cui all’articolo 11, il gruppo di cooperazione ha il ruolo di favorire un approccio coerente degli Stati membri nel processo di identificazione degli operatori di servizi essenziali.
7. Ai fini del riesame di cui all’articolo 23 ed entro il 9 novembre 2018, e in seguito ogni due anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni che le sono necessarie per consentirle di valutare l’attuazione della presente direttiva, in particolare la coerenza degli approcci degli Stati membri in merito all’identificazione degli operatori di servizi essenziali. Tali informazioni comprendono come minimo:
a) le misure nazionali che consentono l’identificazione degli operatori di servizi essenziali;
b) l’elenco dei servizi di cui al paragrafo 3;
c) il numero degli operatori di servizi essenziali identificati per ciascun settore di cui all’allegato II ed un’indicazione della loro importanza in relazione a tale settore;
d) le soglie, ove esistono, per determinare il pertinente livello di fornitura con riferimento al numero di utenti che dipendono da tale servizio di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’importanza di tale particolare operatore di servizi essenziali di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera f).
Al fine di contribuire alla comunicazione di informazioni comparabili, la Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere dell’ENISA, può adottare opportuni orientamenti tecnici sui parametri relativi alle informazioni di cui al presente paragrafo.