Articolo 41 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005
Tasso annuo effettivo globale e pubblicità
[1. Ai fini di cui all’articolo 40, il CICR, apporta, ai sensi degli articoli 122, comma 2, e 123, comma 2, del testo unico della legge in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le necessarie modifiche alla disciplina recata dal decreto del Ministro del tesoro in data 8 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 1992 ](1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 141/2010.