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Normativa

Articolo 31 Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

By 1 Gennaio, 201818 Settembre, 2018No Comments

Articolo 31 Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

Articolo 31 Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

Tutela dei minori

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1. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi.

La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:

a) non esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l’inesperienza o la credulità;

b) non esortare i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;

c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;

d) non mostrare minorenni in situazioni pericolose.

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