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Normativa

Articolo 30 Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

By 1 Gennaio, 201818 Settembre, 2018No Comments

Articolo 30 Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

Articolo 30 Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

Divieti

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1. È vietata la televendita che offenda la dignità umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell’ambiente. È vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.

2. Le televendite non devono contenere dichiarazioni o rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti o i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, in particolare per ciò che riguarda le caratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le modalità della fornitura, gli eventuali premi, l’identità delle persone rappresentate.

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