Skip to main content
Normativa

Articolo 25 Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

By 1 Gennaio, 201818 Settembre, 2018No Comments

Articolo 25 Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

Articolo 25 Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento

Torna all’indice

1. Nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del presente capo, molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi:

a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;

b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale;

c) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravita’ tale da alterare la capacita’ di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto;

d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista;

e) qualsiasi minaccia di promuovere un’azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata (1) .

(1) Questo articolo è stato sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146.

Torna all’indice

it_IT