Articolo 24 – Direttiva NIS (EU-2016/1148)
Misure transitorie
1. Fatto salvo l’articolo 25 e al fine di fornire agli Stati membri ulteriori possibilità di un’adeguata cooperazione durante il periodo di recepimento, il gruppo di cooperazione e la rete di CSIRT iniziano a svolgere i compiti di cui all’articolo 11, paragrafo 3, e all’articolo 12, paragrafo 3, rispettivamente entro il 9 febbraio 2017.
2. Per il periodo compreso dal 9 febbraio 2017 al 9 novembre 2018 e al fine di sostenere gli Stati membri nell’adottare un approccio coerente nel processo di identificazione degli operatori di servizi essenziali, il gruppo di cooperazione esamina la procedura, la sostanza e il tipo delle misure nazionali che consentono l’identificazione degli operatori di servizi essenziali in un settore specifico conformemente ai criteri di cui agli articoli 5 e 6. Il gruppo di cooperazione esamina altresì, su richiesta di uno Stato membro, specifici progetti di misure nazionali di tale Stato membro volte a consentire l’identificazione degli operatori di servizi essenziali in un settore specifico conformemente ai criteri di cui agli articoli 5 e 6.
3. Entro il 9 febbraio 2017 e ai fini del presente articolo, gli Stati membri assicurano un’adeguata rappresentanza in seno al gruppo di cooperazione e alla rete di CSIRT.