Articolo 22-bis Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005
Pubblicità ingannevole delle tariffe marittime
1. E’ considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando le tariffe praticate da compagnie marittime che operano sul territorio italiano direttamente o in code-sharing, reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci.
Articolo inserito dall’art. 22, c. 1, della Legge 23 luglio 2009, n. 99.