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Normativa

Articolo 132-quater Nuovo Codice Privacy – D.lgs 196/2003 (agg. 2018)

By 2 Ottobre, 2018No Comments

Articolo 132-quater Nuovo Codice Privacy – D.lgs 196/2003 (agg. 2018)

Art. 132-quater Nuovo Codice Privacy – D.lgs 196/2003 aggiornato al D.lgs 101/2018

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Informazioni sui rischi

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, mediante linguaggio chiaro, idoneo e adeguato rispetto alla categoria e alla fascia di eta’ dell’interessato a cui siano fornite le suddette informazioni, con particolare attenzione in caso di minori di eta’, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell’ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare a norma dell’articolo 132-ter, commi 2, 3 e 5, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoghe informazioni sono rese al Garante e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

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