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Normativa

Articolo 13 – Delibera INDENNIZZI n. 347/18/CONS, Allegato A

By 17 Dicembre, 2018No Comments

Articolo 13 – Delibera INDENNIZZI n. 347/18/CONS, Allegato A

Articolo 13 – Ipotesi specifiche

1. Nelle fattispecie contemplate dagli articoli 6, 8, 9 e 11, il calcolo dell’indennizzo è effettuato tenuto conto della data di presentazione del reclamo da parte dell’utente.

2. Nei casi di servizi forniti su banda ultra-larga, con riferimento al servizio di accesso a internet gli indennizzi stabiliti dagli articoli 4, 5 e 6 sono aumentati di un terzo

3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, se l’utenza interessata dal disservizio è un’utenza affari, gli importi indicati a titolo di indennizzo e i limiti corrispondenti sono applicati in misura pari al doppio, nelle fattispecie di cui agli articoli da 4 a 7, e in misura pari al quadruplo in quelle di cui agli articoli 10 e 11.

4. Per i servizi di televisione a pagamento, in caso di ritardo nell’attivazione del servizio, di sospensione amministrativa dell’utenza o di interruzione o malfunzionamento del servizio per motivi tecnici si applica l’indennizzo in misura di euro 3 per ogni giorno di disservizio, fatto salvo quanto stabilito dal comma 3. Nelle ipotesi di attivazione di servizi non richiesti e di omissione o ritardo nella risposta al reclamo trovano applicazione, rispettivamente, gli indennizzi previsti agli articoli 9 e 12.

5. In caso di titolarità di più utenze, l’indennizzo è applicato in misura unitaria se, per la natura del disservizio subito, l’applicazione in misura proporzionale al numero di utenze risulta contraria al principio di equità.

6. In caso di utenza mobile, nonché nelle fattispecie di cui all’articolo 4, comma 2,il servizio di accesso alla rete è considerato unico ai fini del calcolo degli indennizzi.

7. Per le fattispecie d’inadempimento o disservizio non contemplate dal presente regolamento trovano applicazione, ai fini della definizione delle controversie, le misure di indennizzo giornaliero previste per i casi similari, avuto riguardo alla gravità dell’inadempimento. Se non è possibile ricorrere all’applicazione in via analogica degli indennizzi previsti, l’indennizzo è computato secondo equità.8. In caso di integrazione del contraddittorio disposto ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento di procedura, l’Autorità ordina agli operatori responsabili del disservizio di corrispondere all’utente l’indennizzo previsto in misura proporzionale alle rispettive responsabilità.

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