Skip to main content
Normativa

Articolo 125 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

By 1 Gennaio, 201818 Settembre, 2018No Comments

Articolo 125 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

Articolo 125 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

Prescrizione

Torna all’indice

1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identita’ del responsabile.

2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravita’ sufficiente a giustificare l’esercizio di un’azione giudiziaria.

Torna all’indice

it_IT