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Normativa

Articolo 122 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

By 1 Gennaio, 201818 Settembre, 2018No Comments

Articolo 122 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

Articolo 122 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

Colpa del danneggiato

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1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell’articolo 1227 del codice civile.

2. Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto.

3. Nell’ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa è parificata alla colpa del danneggiato.

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