Articolo 12 – Direttiva NIS (EU-2016/1148)
Rete di CSIRT
1. Al fine di contribuire allo sviluppo della fiducia fra gli Stati membri e di promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace, è istituita una rete di CSIRT.
2. La rete di CSIRT è composta da rappresentanti dei CSIRT degli Stati membri e del CERT-UE. La Commissione partecipa alla rete dei CSIRT in qualità di osservatore. L’ENISA assicura il segretariato e sostiene attivamente la cooperazione fra i CSIRT.
3. La rete di CSIRT ha i seguenti compiti:
a) |
scambiare informazioni sui servizi, sulle operazioni e sulle capacità di cooperazione dei CSIRT; |
b) |
su richiesta del rappresentante di un CSIRT di uno Stato membro potenzialmente interessato da un incidente, scambiare e discutere informazioni non sensibili sul piano commerciale connesse a tale incidente e i rischi associati; tuttavia, qualsiasi CSIRT di uno Stato membro può rifiutare di contribuire a tale discussione se ciò rischia di compromettere l’indagine sull’incidente; |
c) |
scambiare e mettere a disposizione su base volontaria informazioni non riservate su singoli incidenti; |
d) |
su richiesta di un rappresentante di un CSIRT di uno Stato membro, discutere e, ove possibile, individuare un intervento coordinato per un incidente rilevato nella giurisdizione di quello stesso Stato membro; |
e) |
fornire sostegno agli Stati membri nel far fronte a incidenti transfrontalieri sulla base dell’assistenza reciproca volontaria; |
f) |
discutere, esaminare e individuare ulteriori forme di cooperazione operativa, anche in relazione a:
|
g) |
informare il gruppo di cooperazione in merito alle proprie attività e a ulteriori forme di cooperazione operativa discusse sulla scorta della lettera f) e chiedere orientamenti in merito; |
h) |
discutere gli insegnamenti appresi dalle esercitazioni in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, comprese quelle organizzate dall’ENISA; |
i) |
discutere, su richiesta di un singolo CSIRT, le capacità e lo stato di preparazione di tale CSIRT; |
j) |
formulare orientamenti volti ad agevolare la convergenza delle pratiche operative in relazione all’applicazione delle disposizioni del presente articolo in materia di cooperazione operativa. |
4. Ai fini del riesame di cui all’articolo 23 ed entro il 9 agosto 2018 e, successivamente, ogni 18 mesi, la rete di CSIRT elabora una relazione in cui valuta l’esperienza acquisita riguardo alla cooperazione operativa, comprese conclusioni e raccomandazioni, realizzata ai sensi del presente articolo. Tale relazione è trasmessa anche al gruppo di cooperazione.
5. La rete di CSIRT definisce il proprio regolamento interno.