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Normativa

Articolo 119 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

By 1 Gennaio, 201818 Settembre, 2018No Comments

Articolo 119 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

Articolo 119 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

Messa in circolazione del prodotto

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1. Il prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato all’acquirente, all’utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova.

2. La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere per l’invio all’acquirente o all’utilizzatore.

3. La responsabilità non è esclusa se la messa in circolazione dipende da vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione resa all’ufficiale giudiziario all’atto del pignoramento o con atto notificato al creditore procedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.

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