Art. 116 Nuovo Codice Privacy – D.lgs 196/2003 aggiornato al D.lgs 101/2018
Conoscibilità di dati su mandato dell’interessato
1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell’ambito del mandato conferito dall’interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato dall’interessato medesimo.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le linee- guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.