Art. 107 Nuovo Codice Privacy – D.lgs 196/2003 aggiornato al D.lgs 101/2018
Trattamento di categorie particolari di dati personali
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2-sexies e fuori dei casi di particolari indagini a fini statistici o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell’interessato al trattamento di dati di cui all’articolo 9 del Regolamento, quando è richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate dalle regole deontologiche di cui all’articolo 106 o dalle misure di cui all’articolo 2-septies.