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Normativa

Articolo 1 Regolamento Geoblocking – Regolamento UE 2016/0152

By 1 Gennaio, 201827 Marzo, 2018No Comments

Articolo 1 Regolamento Geoblocking – Regolamento UE 2016/0152

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Obiettivo e campo d’applicazione

1.Il presente regolamento intende contribuire al buon funzionamento del mercato interno, evitando le discriminazioni fondate, direttamente o indirettamente, sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento dei clienti.

2.Il presente regolamento si applica nei seguenti casi:

(a)l’operatore vende beni e presta servizi, o intende farlo, in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui il cliente ha la residenza o il luogo di stabilimento;

(b)l’operatore vende beni e presta servizi, o intende farlo, nello stesso Stato membro in cui il cliente ha la residenza o il luogo di stabilimento, ma il cliente è cittadino di un altro Stato membro;

(c)l’operatore vende beni e presta servizi, o intende farlo, in uno Stato membro in cui il cliente si trovi temporaneamente senza che vi risieda o vi abbia il suo luogo di stabilimento.

3.Il presente regolamento non si applica alle attività di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE.

4.Il presente regolamento non pregiudica le norme applicabili in materia fiscale.

5.Il presente regolamento non pregiudica gli atti del diritto dell’Unione riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia civile. La conformità al presente regolamento non implica che un operatore diriga le sue attività verso lo Stato membro in cui il consumatore ha la residenza abituale o il domicilio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 593/2008 e dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1215/2012.

6.Ove le disposizioni del presente regolamento siano in conflitto con le disposizioni dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE, prevalgono le disposizioni del presente regolamento.

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