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FinTechNormativa

Articolo 1 D.Lgs. 218/2017 (PSD2)

By 1 Gennaio, 201821 Settembre, 2018No Comments

Articolo 1 D.Lgs. 218/2017 (PSD2)

Articolo 1 D.Lgs. 218/2017 (PSD2)

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Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB)

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le lettere g-bis) e g-ter) sono sostituite dalle seguenti: « g-bis) “Stato di origine” indica lo Stato comunitario in cui la banca, l’IMEL o l’IP e’ stato autorizzato all’esercizio dell’attivita’; g-ter) “Stato ospitante” indica lo Stato comunitario nel quale la banca, l’IMEL o l’IP ha una succursale o presta servizi; »; b) al comma 2: 1) alla lettera e) e’ sostituita dalla seguente: « e) “succursale”: una sede che costituisce una parte, sprovvista di personalita’ giuridica, di una banca, un istituto di moneta elettronica o un istituto di pagamento, e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l’attivita’ a cui la banca o l’istituto e’ stato autorizzato; »; 2) alla lettera f), numero 4 le parole « come definiti dagli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 » sono soppresse; 3) alla lettera h-sexies), le parole « di cui alla lettera f), n. 4) » sono soppresse; 4) dopo la lettera h-septies) e’ inserita la seguente: « h-septies.1) “servizi di pagamento”: le seguenti attivita’: 1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonche’ tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonche’ tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 3) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento: 3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum; 3.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 3.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti; 4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento: 4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum; 4.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 4.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti; 5) emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento; 6) rimessa di denaro; 7) servizi di disposizione di ordini di pagamento; 8) servizi di informazione sui conti; »; 5) la lettera h-octies) e’ abrogata; 6) dopo la lettera h-novies), e’ inserita la seguente: « i) “punto di contatto centrale”: il soggetto o la struttura designato dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica o dagli istituti di pagamento comunitari che operano sul territorio della Repubblica in regime di diritto di stabilimento, senza succursale, tramite gli agenti di cui all’articolo 128-quater; »; c) dopo il comma 3-ter, e’ inserito il seguente: « 3-quater. Se non diversamente disposto, ai fini della disciplina dei servizi di pagamento, nel presente decreto si applicano le definizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. ».

2. Dopo l’articolo 114-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e’ inserito il seguente: «Art. 114-bis.1 (Distribuzione della moneta elettronica). – 1. Le banche e gli istituti di moneta elettronica possono avvalersi di soggetti convenzionati che agiscano in loro nome per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica. 2. Le banche aventi sede legale in uno Stato terzo possono avvalersi di soggetti convenzionati per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica in Italia, a condizione che stabiliscano una succursale, autorizzata dalla Banca d’Italia secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 4. ».

3. All’articolo 114-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole « e le relative succursali nonche’ le succursali in Italia degli istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato comunitario o terzo. » sono sostituite con le seguenti: « ; sono altresi’ iscritte le succursali di istituti di moneta elettronica italiani stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia. »; b) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: « 1-bis. La Banca d’Italia comunica senza indugio all’ABE le informazioni iscritte nell’albo e ogni relativa modifica, nonche’, in caso di revoca dell’autorizzazione o dell’esenzione concessa ai sensi dell’articolo 114-quinquies.4, le ragioni che la hanno determinata. »; c) al comma 2, le parole: «; per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica possono avvalersi di persone fisiche o giuridiche che agiscano in loro nome » sono soppresse.

4. All’articolo 114-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), dopo le parole « della Repubblica » sono inserite le seguenti: « ove e’ svolta almeno una parte dell’attivita’ soggetta ad autorizzazione»; b) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: « 1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli istituti di moneta elettronica che intendono prestare il servizio di disposizione di ordini di pagamento si applica l’articolo 114-novies, comma 1-bis. »; c) al comma 6, lettera a) la parola «uno» e’ sostituita da «un altro»; d) al comma 7, le parole « , che intendono operare in Italia, » sono soppresse e la parola «appartenenza» e’ sostituita da «origine»; e) il comma 8 e’ sostituito dal seguente: « 8. Gli istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato terzo possono operare nel territorio della Repubblica a condizione che stabiliscano una succursale in Italia autorizzata dalla Banca d’Italia ai sensi del presente articolo in presenza di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere c), d), e) ed f). L’autorizzazione e’ rilasciata, sentito il Ministero degli affari esteri, tenendo anche conto della condizione di reciprocita’. ».

5. All’articolo 114-quinquies.2 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4. La Banca d’Italia puo’ effettuare ispezioni presso gli istituti di moneta elettronica, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere a essi l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d’Italia notifica all’autorita’ competente dello Stato ospitante l’intenzione di effettuare ispezioni su succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di moneta elettronica italiani operanti nel territorio di quest’ultimo ovvero richiede alle autorita’ competenti del medesimo Stato di effettuare tali accertamenti. 5. Le autorita’ competenti dello Stato di origine, dopo aver informato la Banca d’Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di moneta elettronica comunitari che operano nel territorio della Repubblica. Se le autorita’ competenti dello Stato di origine lo richiedono, la Banca d’Italia puo’ procedere direttamente agli accertamenti. ». b) il comma 6-bis e’ sostituito dal seguente: « 6-bis. Quando risulta la violazione, da parte di istituti di moneta elettronica comunitari che operano nel territorio della Repubblica, degli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente Titolo, del Titolo VI e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la Banca d’Italia ne da’ comunicazione all’autorita’ dello Stato di origine affinche’ quest’ultima adotti i provvedimenti necessari a porre termine alle irregolarita’. »; c) il comma 6-ter e’ sostituito dal seguente: « 6-ter. Quando mancano o risultano inadeguati i provvedimenti dell’autorita’ dello Stato di origine, quando le irregolarita’ commesse possono pregiudicare interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni degli utenti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca d’Italia puo’ adottare in via provvisoria le misure necessarie, comprese l’imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale, dandone comunicazione all’autorita’ dello Stato di origine. »;

6. All’articolo 114-septies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: « 1. La Banca d’Italia iscrive in un apposito albo, consultabile pubblicamente, accessibile sul sito internet ed aggiornato periodicamente, gli istituti di pagamento autorizzati in Italia, con indicazione della tipologia di servizi che sono autorizzati a prestare e i relativi agenti; sono iscritte altresi’ le succursali di istituti di pagamento italiani stabilite in uno Stato comunitario diverso dall’Italia. Per i prestatori dei servizi di disposizione di ordini di pagamento, l’albo riporta anche i dati identificativi della polizza assicurativa o della analoga garanzia di cui al comma 1-bis dell’articolo 114-novies. »; b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: « 1-bis. La Banca d’Italia comunica senza indugio all’ABE le informazioni iscritte nell’albo e ogni relativa modifica, nonche’, in caso di revoca dell’autorizzazione o dell’esenzione concessa ai sensi dell’articolo 114-sexiesdecies, le ragioni che le hanno determinate. »; c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: « 2-bis. I soggetti che prestano esclusivamente il servizio di informazione sui conti sono iscritti in una sezione speciale dell’albo di cui al comma 1, se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 114-novies, comma 1, lettere a), b), d), e-bis) e f) e se hanno stipulato una polizza di assicurazione della responsabilita’ civile o analoga garanzia per i danni arrecati al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto o all’utente dei servizi di pagamento. I dati identificativi della polizza assicurativa o della analoga garanzia di cui al presente comma sono altresi’ pubblicati nell’albo di cui al comma 1. »; 2-ter. Le informazioni rese ai sensi dell’articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono pubblicate in un’appendice dell’albo previsto al comma 1, secondo le modalita’ stabilite dalla Banca d’Italia. ».

7. All’articolo 114-novies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), dopo le parole « della Repubblica » sono inserite le seguenti: « ove e’ svolta almeno una parte dell’attivita’ avente a oggetto servizi di pagamento »; b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: « 1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Banca d’Italia autorizza gli istituti di pagamento alla prestazione del servizio di disposizione di ordini di pagamento a condizione che abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilita’ civile o analoga forma di garanzia per i danni arrecati nell’esercizio dell’attivita’ derivanti da condotte proprie o di terzi. »; c) al comma 3, dopo le parole « la procedura di autorizzazione » sono inserite le seguenti: « i criteri di valutazione delle condizioni del comma 1, ».

8. All’articolo 114-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, la parola «appartenenza» e’ sostituita da «origine»; b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: « 3. Gli istituti di pagamento italiani possono prestare i servizi di pagamento in un altro Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d’Italia. »; c) al comma 4, la parola «appartenenza» e’ sostituita da «origine»; d) al comma 4-bis, il riferimento al comma 1 e’ sostituito da quello al comma 2.

9. All’articolo 114-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole « 114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter » sono soppresse; b) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: « 2-bis. Agli istituti di pagamento si applica l’articolo 114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter ».

10. All’articolo 114-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: « 1-bis. Gli istituti di pagamento che prestano i servizi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri da 1 a 6, tutelano tutti i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento, ivi inclusi quelli registrati in conti di pagamento di cui al comma 1 e tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per l’esecuzione di operazioni di pagamento, secondo quanto previsto al comma 2. »; b) al comma 2, quarto periodo, le parole: « registrate nei conti di pagamento » sono sostituite dalle seguenti: « ricevute dagli utenti di servizi di pagamento ».

11. All’articolo 114-quaterdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4. La Banca d’Italia puo’ effettuare ispezioni presso gli istituti di pagamento, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere a essi l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d’Italia notifica all’autorita’ competente dello Stato ospitante l’intenzione di effettuare ispezioni su succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di pagamento italiani operanti nel territorio di quest’ultimo ovvero richiede alle autorita’ competenti del medesimo Stato di effettuare tali accertamenti. 5. Le autorita’ competenti dello Stato di origine, dopo aver informato la Banca d’Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di pagamento comunitari che operano nel territorio della Repubblica. Se le autorita’ competenti dello Stato di origine lo richiedono, la Banca d’Italia puo’ procedere direttamente agli accertamenti. ».

12. All’articolo 114-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, all’alinea dopo le parole « dall’applicazione » sono inserite le seguenti: « , in tutto o in parte, »; b) al comma 2, le parole « lettera f) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera h-septies.1), numeri da 1) a 6) ».

13. Dopo l’articolo 114-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti: « Art. 114-septiesdecies (Prestatori del servizio di informazione sui conti). – 1. Ai soggetti che prestano unicamente il servizio di informazione sui conti non si applicano gli articoli 114-octies, 114-novies, commi 4 e 5, 114-undecies, commi 1 e 1-ter, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-sexiesdecies; si applicano gli articoli 126-bis, comma 4, 126-quater, comma 1, lettera a), 128, 128-bis, 128-ter. Art. 114-octiesdecies (Apertura e mantenimento di conti di pagamento presso una banca). – 1. Le banche assicurano agli istituti di pagamento l’apertura e il mantenimento di conti di pagamento che consentono a questi ultimi di fornire servizi di pagamento in modo agevole, efficiente e non discriminatorio. Le banche possono negare o revocare l’apertura di conti di pagamento in caso di contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza individuati ai sensi dell’articolo 126 o qualora ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. 2. Le banche notificano immediatamente alla Banca d’Italia il rifiuto dell’apertura di un conto di pagamento o la sua revoca. La notifica contiene tutte le necessarie e adeguate motivazioni relative alla chiusura o revoca del conto di pagamento. La Banca d’Italia individua, con proprio provvedimento, le modalita’ della notifica. ».

14. All’articolo 126-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al comma 3, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Resta fermo in ogni caso quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2015/751.».

15. L’articolo 126-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e’ abrogato.

16. All’articolo 126-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), dopo le parole « operazioni di pagamento » sono inserite le seguenti: « , ivi incluse le operazioni di pagamento disposte tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento»; b) il comma 3 e’ abrogato.

17. All’articolo 126-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola « prevista » e’ sostituita dalle seguenti: « indicata nella proposta »; b) al comma 2, primo periodo, la parola « prevista » e’ sostituita dalle seguenti: « indicata nella proposta »; c) al comma 4, le parole « una forma neutra tale » sono sostituite dalla seguente: « modo »; d) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente: « 4-bis. Se il cliente e’ un consumatore, il contratto quadro o le condizioni e informazioni a esso relative fornite all’utilizzatore ai sensi dell’articolo 126-quater, comma 1, lettera a), possono essere modificate se sussiste un giustificato motivo. »; e) il comma 5 e’ abrogato.

18. All’articolo 126-octies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole « ovvero presso » sono inserite le seguenti: « uno sportello automatico o presso »; b) al comma 2, primo periodo, la parola « gli » e’ soppressa; c) al comma 2, primo periodo, dopo la parola « comunica » sono inserite le seguenti: « al pagatore ».

19. All’articolo 127-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: « 1. Non possono essere addebitate al cliente spese, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o allo stesso fornite su supporto durevole diverso da quello cartaceo. Per le informazioni e le comunicazioni previste ai sensi di legge relative a servizi di pagamento non possono essere addebitate al cliente spese, comunque denominate, qualunque sia lo strumento di comunicazione o il tipo di supporto utilizzato. Le informazioni precontrattuali e le comunicazioni previste ai sensi dell’articolo 118 sono sempre gratuite qualunque sia lo strumento di comunicazione o il tipo di supporto utilizzato. »; b) al comma 2, le parole « alla banca o all’intermediario finanziario » sono soppresse; c) al comma 3, la parola « adeguate » e’ sostituita dalla seguente: « ragionevoli » e dopo le parole « dall’intermediario finanziario » sono inserite le seguenti: « o dal prestatore di servizi di pagamento»; d) al comma 5, le parole « dall’articolo 126-ter e » sono soppresse.

20. All’articolo 128 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole « gli intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «Resta fermo quanto previsto dagli articoli 114-quinquies.2, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, e 114-undecies, comma 2-bis»; b) il comma 2 e’ abrogato.

21. All’articolo 128-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: « 2-bis. Le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica comunitari che prestano, in regime di diritto di stabilimento senza succursale, servizi di pagamento nel territorio della Repubblica per il tramite degli agenti di cui all’articolo 128-quater, designano in Italia un punto di contatto centrale nei casi e per l’esercizio delle funzioni previsti dalle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 7, della direttiva 2366/2015/UE, secondo le disposizioni dettate dalla Banca d’Italia. Restano ferme le disposizioni dettate per finalita’ di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dall’articolo 43, commi 3 e 4 e dall’articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni»;

22. All’articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’alinea del comma 1 e’ sostituito dal seguente: « 1. Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonche’ di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonche’ di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e’ superiore a euro 5 milioni e il fatturato e’ disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni: »; b) al comma 1, lettera a), dopo le parole « 114-quaterdecies » sono inserite le seguenti: « 114-octiesdecies »; c) al comma 1, lettera c), dopo le parole « 128-decies, comma 2 » sono inserite le seguenti: « e comma 2-bis ».

 

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