Art. 9 – Proposta di Regolamento e-Privacy
Consenso
1. Si applica la definizione di consenso e le relative condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 11, e all’articolo 7, del regolamento (UE) 2016/679.
2. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, laddove tecnicamente possibile e praticabile, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), il consenso può essere espresso mediante le opportune impostazioni di un’applicazione informatica che consente l’accesso a internet.
3. Gli utenti finali che hanno acconsentito al trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b), dispongono della facoltà di revocare tale consenso in qualsiasi momento, conformemente a quanto disposto all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, e ogni sei mesi viene loro rammentata tale possibilità, finché prosegue il trattamento.